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Art Funeral Italy di Paolo Imeri. Prodotti raffinati e alla portata di tutti.

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Si svolgerà ad Amsterdam dall’8 al 12 dicembre LXRY 2016 (www.lxry.nl), uno fra gli appuntamenti più attesi nel panorama delle rassegne internazionali che riuniscono i massimi esponenti nel settore dei beni di lusso. Fra le eccellenze che rappresenteranno ai più elevati livelli il prodotto italiano di qualità spicca Art Funeral Italy di Paolo Imeri, brand specializzato nell’arte funeraria che ha da tempo abituato i propri estimatori a scoprire proprio in questo genere di eventi le ultime novità di prodotto riservate ad un mercato di nicchia. Ma il vero carattere distintivo dell’azienda di Caravaggio è quello di essere fortemente impegnata nella valorizzazione dell’artigianato italiano grazie ad oggetti dalla fortissima identità costruiti totalmente nel nostro Paese con le essenze più pregiate. Prodotti raffinati e alla portata di tutti, dal design esclusivo e dalle linee morbide e pulite: queste sono le peculiarità di Art Funeral Italy di Paolo Imeri che in Olanda presenterà un prestigioso cofano funebre in teak e una nuova linea artistica di urne cinerarie, tutti rigorosamente realizzati a mano.

Dopo 500 anni aprono la tomba di Gesù Cristo: ecco cosa hanno scoperto.

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ruoDurante una fase dei lavori di restauro del Santo Sepolcro di Gesù, gli specialisti dell’Università di Atene hanno avuto a disposizione la bellezza di 60 ore per aprire la tomba di Cristo rimasta sigillata con un’enorme lastra di marmo dal 1555. Secondo molti esperti, però, è impossibile stabilire se la tomba recentemente scoperta sia proprio quella in cui fu sepolto Gesù di Nazareth. La presenza di altre tombe, però, spiega chiaramente che quella zona era un cimitero ebraico fuori le mura di Gerusalemme. Se si prendono in considerazione, poi, i versetti della Bibbia in cui si legge: “E così Gesù ha sofferto fuori della porta della città”, non è difficile immaginare che sia proprio questo il luogo in cui Cristo fu sepolto. “Potremmo non essere assolutamente certi che il sito del Santo Sepolcro sia il luogo di sepoltura di Gesù, ma sicuramente non c’è altro sito che può farci porgere la stessa domanda. Quindi, non abbiamo alcun motivo per rifiutare l’autenticità di questa scoperta” ha spiegato Dan Bahat, l’ex archeologo della città di Gerusalemme. Secondo la tradizione cristiana il corpo di Gesù, fu posto su una lastra tagliata da una cava di calcare dopo che venne crocifisso dai Romani. La lastra sepolcrale era racchiusa in una struttura nota come l’Edicola. Si trattava di una struttura decorata dove venivano appesi lampade ad olio e candelabri. Secondo tradizione, nell’edicola il corpo di Gesù fu unto e avvolto in un panno e sepolto prima della risurrezione.

Fondo per il rimpatrio -Fratelli Paternostro S.n.c.-

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Il Fondo per il rimpatrio (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 13 e 14) è stato istituito presso l’Inps, con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

Lo stesso Fondo assicura anche il rimpatrio delle salme dei lavoratori extracomunitari deceduti in Italia.

La contribuzione è stata soppressa dall’anno 2000, quindi si tratta di un Fondo ad esaurimento e le domande potranno essere accolte nei limiti della capienza residua del Fondo stesso.

decesso-di-un-parente-che-fare-col-conto-corrente-370x230A CHI SPETTA

Ai lavoratori subordinati extracomunitari.

In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari la richiesta può essere presentata da:
parenti entro il 4° grado della persona deceduta, residenti in Italia;
gli organismi rappresentativi di cittadini stranieri immigrati, formalmente istituiti presso le Amministrazioni Comunali;
le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all’Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali;
le associazioni od organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali.

REQUISITI

I requisiti per richiedere l’intervento del Fondo per il rimpatrio nello Stato di cui hanno la cittadinanza sono:
residenza in Italia;
regolare permesso di soggiorno (anche scaduto purché la scadenza non sia superiore a sei mesi);
valido rapporto di lavoro subordinato e per i quali sia stato versato (o sia dovuto) almeno un contributo obbligatorio;
mancanza di mezzi economici per sostenere le spese a tal fine necessarie che deve essere attestata mediante una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal lavoratore stesso al momento della richiesta di intervento del Fondo. Per mancanza di mezzi economici deve intendersi il possesso, da parte del lavoratore extracomunitario, di un reddito il cui ammontare, nel corso dell’anno, non sia superiore a quello necessario per ottenere la pensione sociale.

Il lavoratore extracomunitario, poiché la legge espressamente non lo vieta, può beneficiare più di una volta della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio, purché il nuovo rapporto di lavoro, regolarmente costituito, non sia stagionale e siano trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.

In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari valgono gli stessi requisiti.

QUANTO SPETTA

L’INPS si assume l’onere del rimpatrio sostenendo il costo del biglietto relativo al mezzo di trasporto di cui il lavoratore si servirà (aereo, treno, nave o altro mezzo pubblico).

In caso di rimpatrio di salma di lavoratore subordinato extracomunitario l’Istituto rimborsa le spese funerarie e di trasporto per il rimpatrio della salma stessa alla persona che le ha sostenute.

A CHI NON SPETTA

Non possono usufruire del fondo per il rimpatrio:
i lavoratori frontalieri;
i lavoratori stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
3. gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni e compiti specifici, per un periodo determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, salvo quanto previsto dal comma 2 della citata legge;
i marittimi;
tutti i cittadini degli stati membri della CEE;
i lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazioni di accordi internazionali.

 

LA DOMANDA

Per la concessione della prestazione gli interessati devono presentare apposita domanda tramite uno dei seguenti canali (circolare INPS n. 42 del 21.03.2012):
web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it servizi On-line – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Rimpatrio lavoratore extracomunitario.
telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
passaporto;
dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro comprovante il rapporto di lavoro o documenti equivalenti (bollettino del versamento dei contributi, copia dell’autorizzazione all’avviamento al lavoro controfirmata dal datore di lavoro, busta paga, ecc.);

Dopo aver effettuato tutti gli adempimenti di competenza l’Istituto comunicherà per iscritto agli interessati, il diritto o meno alla prestazione, invitandoli, in caso positivo, ad attendere apposita comunicazione da parte dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.), organizzazione incaricata dall’Istituto di curare il rilascio dei titoli di viaggio necessari per il rimpatrio.

In caso di rimpatrio di salma di lavoratore extracomunitario il firmatario della domanda, presentata anche in questo caso esclusivamente in via telematica, dovrà:
essere un familiare o la persona che avrà sostenuto tutte le spese di trasporto della salma;
rilasciare la dichiarazione di responsabilità, attestante lo stato di indigenza del lavoratore deceduto.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
documentazione attestante la relazione di parentela;
certificato di morte della persona immigrata, attestante data e luogo del decesso;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese sostenute per il trasferimento della salma.

La liquidazione agli interessati delle spese sostenute per la traslazione della salma è effettuata direttamente dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) che successivamente richiederà all’Agenzia Complessa di Ostia-Lido il rimborso degli importi anticipati per conto dell’INPS.

Testamento

il Testamento in caso di Morte

In diritto si definisce testamento l’atto revocabile con cui un soggetto, detto testatore, dispone delle sue sostanze o detta disposizioni di carattere non patrimoniale per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Esso appartiene alla categoria del negozio giuridico ed è un atto unilaterale a causa di morte.
Caratteristiche del testamento sono:
Revocabilità (il testatore può sempre eliminare o modificare l’atto);
Unilateralità (produce i suoi effetti a prescindere dall’accettazione del chiamato all’eredità);
Tipicità (non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze dopo la morte);
Personalità (da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisca all’arbitrio di terzi la scelta dell’erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti; il terzo al massimo potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore);
Formalismo (la legge stabilisce i modi in cui può essere redatto il testamento, in ogni caso è sempre necessaria la forma scritta).
Le forme tipiche del testamento sono stabilite dal codice civile agli articoli 601 e seguenti. E’ necessario inoltre distinguere tra testamenti ordinari e testamenti speciali.
Sono testamenti ordinari:
il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
il testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;
il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso ad un notaio in presenza di due testimoni.
Sono testamenti speciali:
il testamento in occasione di malattie contagiose o di calamità pubbliche;
il testamento in navigazione marittima o aerea;
il testamento dei militari o assimilati.
Il testatore può manifestare, accanto alla volontà diretta solo agli effetti tipici del testamento, una volontà alla quale ineriscano elementi che hanno la funzione di incidere in vario modo sugli effetti del negozio testamentario: la condizione (le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva), il termine (è vietata l’apposizione di termini all’istituzione di erede ma è invece ammesso il legato sottoposto a termine, quando la titolarità del bene passa ad un altro soggetto ma o si estingue o ricade nella sfera giuridica dell’erede al momento della scadenza del termine stesso) e l’onere (peso che il gratificato di una liberalità subisce per volontà del testatore e può consistere sia nell’erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale per un certo scopo, sia nel compiere un’azione o una omissione in favore del disponente o di un terzo).testamento in caso di morte
E’ importante analizzare nel dettaglio il potere di revoca delle disposizioni testamentarie: poiché si può disporre per dopo la morte e la volontà non deve avere effetti prima di tale momento, non vi è motivo di impedire che la volontà già manifestata possa essere mutata. Il legislatore ha vietato ogni rinunzia alla facoltà di revoca, ma non è consentita la revoca del testamento al di fuori dei casi e delle forme tassativamente previste. La revoca può avere per oggetto tutto ciò che è contenuto nel testamento, sia disposizioni patrimoniali che non patrimoniali (per queste ultime esistono però delle eccezioni, una delle quali riguarda il riconoscimento di un figlio naturale). La revoca è a sua volta revocabile e, dal momento che si tratta di un atto personale, non è consentita né la rappresentanza né l’ambasceria. La dottrina distingue tre casi di revoca testamentaria: la revoca espressa (mediante nuovo testamento o mediante atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni), la revoca tacita (testamento posteriore, distruzione del testamento olografo, ritiro del testamento segreto o alienazione o trasformazione delle cose legate) e la revoca legale per sopravvenienza di figli.
Bisogna infine sottolineare che il testatore può sostituire l’erede istituito da altra persona, nel caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità. Questa soluzione può essere distinta in:

plurima (quando il testatore designa più sostituti all’istituito);
reciproca (quando la sostituzione opera a favore dei coeredi);
parziale (quando il chiamato in sostituzione gode di un diritto minore rispetto all’istituito).